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Art. 24 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

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  1. Entro due anni dalla data in cui è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
  2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
  3. Nell'avviso deve essere inoltre precisato il termine entro il quale può essere proposto il ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. L.gs31 dicembre 1992, n. 546.
  4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
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