- La gestione del servizio,
in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica
- imprenditoriale, è effettuata dal Comune in una delle forme
previste dai commi successivi.
- La scelta della forma per
la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale
che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico
e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale
o consortile di cui gli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142,
ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art.
32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
- La Gestione del servizio,
qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in
conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle
disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
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