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Art. 3 - Gestione del servizio

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  1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica - imprenditoriale, è effettuata dal Comune in una delle forme previste dai commi successivi.
  2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui gli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
  3. La Gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
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