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Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

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  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
    A. dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
    B. dall'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 D. Lgs. 10
    settembre 1993 n. 360;
    C. agli artt. Da 47 a 59 del D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495;
    D. dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
    E. dall'art. 22 della legge 1° giugno 1939 n. 1089;
    F. dalla legge 18 marzo 1959 n. 132;
    G. delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.


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