- Qualora la dichiarazione o la denuncia dell'imposta sia relativa a fabbricati per i quali l'Ufficio del Territorio ha provveduto alla comunicazione della rendita agli interessati con la procedura prevista dal paragrafo 29/bis della vigente istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, introdotto con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25.10.1989, l'attività dell'Ufficio, in ordine all'ammontare del valore dichiarato provvisorio anche successivamente all'attribuzione della rendita definitiva, sarà quella di liquidazione prevista dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/92, non procedendo, limitatamente al valore catastale, all'accertamento in rettifica della dichiarazione o della denuncia inesatta.
- Se la rendita definitivamente attribuita, nei modi previsti dal predetto art.11, comma 1, o nei modi previsti dal precedente comma, superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata, l'Ufficio provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni, maggiorata oltre che degli interessi nella misura indicata dall'art. 11, comma 1, delle seguenti percentuali:
- 20 per cento quando la rendita attribuita supera quella dichiarata di oltre il 50 per cento
- 10 per cento quando la rendita attribuita supera quella dichiarata di oltre il 30 per cento fino al 50 per cento.
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