- La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire i criteri selettivi da seguire nell'anno successivo per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta, coinvolgendo eventualmente altri servizi comunali. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i criteri selettivi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale entro il primo semestre dello stesso anno.
- Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere programmate osservando i seguenti criteri di massima:
- Selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul totale
- Individuazione di alcune tipologie di immobili
- Individuazione di alcune categorie catastali
- Selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni.
- Nella individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e al perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.
- Il funzionario responsabile della gestione del tributo adotterà le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3° del D.Lgs. 446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.
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