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NOTA 11 SULL'ART. 23 |
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Il capoverso sostituito er il seguente: " Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura del 50 per cento della tariffa minima pari a €. 0,25823 e applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un minimo di €. 15,49 per ogni singola occupazione".
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