NOTA 10 SULL'ART. 23

Il capoverso sostituito era il seguente: " Le occupazionidel sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonchè le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari".

 

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