ART. 22
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1) Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2) Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2.