| ART. 20 | |
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione, è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il perimetro che delimita il centro abitato, così come approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed individuato negli elaborati cartografici allegati alla stessa.
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, verranno considerate appartenenti alla categoria che corrisponde alla zona in cui insiste la strada, come desunto dalle planimetrie allegate al provvedimento di Giunta citato al comma 1. 3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all’applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.
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