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1. L'amministrazione può revocare
o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun
obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione,
qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto
alla restituzione del canone versato in proporzione al periodo non fruito;
non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori
di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno
eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente,
da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede
di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca per
necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri
pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e
per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare
il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla
migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e
ai terzi.
5. Il concessionario può rinunciare
all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione
comunale. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta
la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il
rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in
corso all'atto della comunicazione della rinuncia:
- Non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.
6. Per la restituzione del deposito
cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento
all'art.8, comma 2.
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