ART. 11
Revoca e modifica della Concessione/Autorizzazione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone versato in proporzione al periodo non fruito; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

  • Non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.

6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8, comma 2.