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1. E' fatto obbligo al concessionario
di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione
concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati
in uso particolare nonché di effettuare il pagamento del canone
dovuto alle scadenze previste dal presente Regolamento.
2. E' fatto, altresì, obbligo
al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti,
di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso
in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture
preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali
depositati o materiali di risulta della costruzione. Nel caso di inadempienza,
il ripristino avviene a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi
verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art.
8.
3. Il concessionario è inoltre
tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non
limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a
terzi.
4. Il concessionario è obbligato
a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione
e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e
documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione
che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
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