- Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del Comune.
- Non sono parimenti irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia attenuto ad indicazioni contenute in atti e provvedimenti del Comune, anche se sono stati successivamente modificati dall'Ente stesso.
- Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi di mora, nel caso in cui la violazione da parte del contribuente derivi da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria violata.
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