ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
  1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente e agli altri soggetti interessati un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
    · gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione
    · i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione
    · il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
    · le modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili
    · l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per chiedere chiarimenti e/o informazioni al medesimo
  2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
  3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
  4. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
  5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.