ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
  1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e/o inoppugnabili.
  3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
  4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
  5. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
    · L'imposta comunale sugli immobili
    · L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
    · La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
    · L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
    · La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  6. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
    a) Quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente regolamento
    b) Quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
  • Sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento
  • ·Risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
  • Risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.