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- L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e/o inoppugnabili.
- L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
- Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
- Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
· L'imposta comunale sugli immobili
· L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
· La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
· L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
· La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
a) Quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente regolamento
b) Quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
- Sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento
- ·Risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
- Risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
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