Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 20
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. (nota 18)

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50%.

3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
g. Occupazioni realizzate con cantieri edili.

7. Non si procede alla riscossione della tassa per importi inferiori a € 5,16. (nota 19)

 


nota 18
Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 4/1996. Il testo originario era il seguente:
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
nota 19 Il presente comma è stato inserito con la D.C. n. 40/2001.


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