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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
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1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. (nota 18) 2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50%. 3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari. 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi: 7. Non si procede alla riscossione della tassa per importi inferiori a € 5,16. (nota 19)
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nota 18 |
Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 4/1996. Il testo originario era il seguente:
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| nota 19 | Il presente comma è stato inserito con la D.C. n. 40/2001. |
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