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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
ART. 19 CUMULO DELLE RIDUZIONI |
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1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dall'art. 17, 1° e 2° comma, del presente Regolamento, sono cumulabili entro il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria. (nota 17). 2. Ove ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art. 15 del presente Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell'80% della superficie complessiva.
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nota 17 |
Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 267/2001. Il testo originario era il seguente:
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