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1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
a) Abitazione con unico occupante per la superficie eccedente il limite stabilito di mq 60 e abitazioni con due occupanti per la superficie il limite stabilito di mq 100.
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività.
d) Utente che, versando nelle circostanze di cui la lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
2. La tariffa unitaria è ridotta:
- a favore degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, nella misura del 30%
- a favore di coloro che attivano modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclo domestico della frazione umida dei rifiuti, nella misura che sarà determinata di anno in anno, in relazione all'incidenza dell'utilizzo dei predetti sistemi di smaltimento sulla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi in relazione all'andamento dei costi del servizio stesso.
3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
a) Esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio servizi sociali, per le abilitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate.
b) Riduzione del 50% della tariffa unitaria a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali ubicate al Tretto, nell'ambito del progetto di iniziative comunale denominato "Le porte del Tretto".
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.(nota 16)
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