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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
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1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa: a) Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%. 2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere A, B e C la riduzione tariffaria assentita non può superare il 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria. 3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.
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