Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 16
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.
b) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbia attivato delle forme di recupero, anche senza utili diretti, attraverso le quali viene ridotto il quantitativo di rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento utilizzato ordinariamente. La condizione richiesta è la dimostrazione, da parte del titolare dell'attività, di aver dato luogo ad interventi organizzativi che consentono di selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, dimostrando l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. La riduzione accordata della tariffa unitaria è pari al 10%.
c) Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere A, B e C la riduzione tariffaria assentita non può superare il 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

 




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