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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
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1. Abrogato (nota 14) 2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni. (nota 15) 3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi ed atti contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. 4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:
5. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
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note 14 |
Il presente comma è stato abrogato con la D.C. n. 4/1996; il testo originario era il seguente:
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nota 15 |
Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 4/1996; il testo originario era il seguente: |
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