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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
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1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 507/93, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, al 70% del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a), dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del Decreto Legge 2.3.1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di coperture dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità. 2. Il costo di esercizio, di cui al comma 1, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.(nota 12) Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui l'articolo 2, 3 comma, n. 3, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. 4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui l'articolo 2, 3 comma, n. 3, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.(nota 13)
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nota 12 |
La frase evidenziata in grassetto è stata aggiunta con la D.C. n. 4/1996
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nota 13 |
Il presente comma è stato aggiunto con la D.C. n. 4/1996. |
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