Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 9
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo sia a particolari condizioni di utilizzo di locali tassabili meno intenso ovvero discontinuo rispetto alla normale utilizzazione, sia con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio pubblico, nei seguenti casi:
a) Occupazione di locali ad uso abitativo da parte di una singola persona, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 60 e da parte di due persone per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 100;
b -1) 1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b- 2) 2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da parte del soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto a tutti gli effetti o agricoltore a titolo principale;
e) contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo;
f) utilizzo di modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto.

2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate con riguardo ai seguenti criteri:
a) Minore potenzialità di produzione di rifiuti per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle pertinenziali ed accessorie destinate in modo durevole e funzionale a servizio ed ornamento di locali ed aree tassabili, nonché per aree scoperte permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti;
b) Minore conferimento di rifiuti al servizio pubblico per la contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
a) Particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
b) Particolari progetti ed iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa patrocinati, a sostegno di attività economico/produttive, a tutela del territorio, dell'ambiente e, in generale di interessi collettivi peculiari.(nota 11)

 


nota 11
Il presente articolo è stato modificato con la D.C. n. 267/2001, il testo originario, a sua volta integrato con delle aggiunte (evidenziate in grassetto) con la D.C. n. 40/2001, era il seguente:
1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
a) Occupazione dei locali ad uso abitativo da parte di una singola persona, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 60 e da parte di due persone, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 100.
b) 1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da parte del soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;



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