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Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP |
Data Ultimo Aggiornamento 18/12/2008 |
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1. Le parti comuni del condominio, a disposizione dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.(nota 7) 2. Abrogato (nota 8) 3. Abrogato (nota 9) 4. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi. 5. Abrogato (nota 10)
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nota 7 |
Il testo originario di questo comma, modificato con la D.C. n. 4/1996, era il seguente:
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| nota 8 | Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente: :
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| nota 9 | Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente: 3. Alla superficie riguardante la quota condominiale sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni ed agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio. |
| nota 10 | Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente: 5. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio |
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