Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 7
PARTI COMUNI

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.(nota 7)

2. Abrogato (nota 8)

3. Abrogato (nota 9)

4. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

5. Abrogato (nota 10)

 


nota 7
Il testo originario di questo comma, modificato con la D.C. n. 4/1996, era il seguente:
1. Le parti comuni del condominio, a disposizione dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento

nota 8
Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente: :
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art. 21 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente, la stessa verrà calcolata d'ufficio aumentandola di una percentuale in ragione inversa al numero dei condomini, secondo i seguenti criteri:
------CONDOMINI------------------------AUMENTO PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE

a) Quattro ............................................................................10%
b) Da cinque a dieci ...............................................................9%
c) Da undici a venti .................................................................8%
d) Da ventuno a trenta ............................................................7%
Oltre trenta .............................................................................6%

nota 9 Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente:
3. Alla superficie riguardante la quota condominiale sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni ed agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
nota 10 Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente:
5. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio


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