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1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
- Locali destinati a centrale termica;
- Vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- Locali, o parte di essi, occupate da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);
- Locali interclusi o impraticabili o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione;
- Depositi di materiale in disuso o di cumuli di materiale alla rinfusa;
- Superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- Superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività delle scuole di danza, delle attività di riabilitazione e fisioterapia, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi e attività accessorie;
- Locali non allacciati ai servizi di rete e privi di mobilio e suppellettili;
- Edifici o parti di essi destinati all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- Locali adibiti a legnaie, soffitte, sottotetti e simili;
- Fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree scoperte, diverse da quelle contemplate dall'articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall'art. 21 del presente Regolamento.
5. Le condizioni di esclusione dell'applicazione del tributo dovranno essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.
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