Nota 3 |
L'art. 2 è stato totalmente abrogato, con due successivi provvedimenti (D.C. n.40/2001 ha abrogato il comma 5 - la D.C. n. 267/2001 ha abrogato i rimanenti quattro commi).
Il testo originario era il seguente:
1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale, individuate al Regolamento del servizio di nettezza urbana, ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento
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