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RIMBORSI E SGRAVI |
Se il contribuente ritiene di aver diritto ad un rimborso o ad uno sgravio deve contattare l'Ufficio Tarsu e Cosap.
L'Ufficio valuterà il caso e, se dovuto, inoltrerà richiesta di rimborso o sgravio al Concessionario.
Nel caso di sgravio totale o parziale della tassa, il contribuente vedrà annullato o decurtato il tributo in questione e, in caso di sgravio parziale, pagherà solo la differenza.
Nel caso di rimborso, il Concessionario provvederà a rimborsare direttamente quanto pagato in più.
Si ricorda che la richiesta di rimborso deve essere presentata non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, e, nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante (artt. 64 e 75 del D. Lgs. n. 507/93).