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Art. 49 - Publicità annuale iniziata nel 1993

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  1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente Regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.
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