- La pubblicità annuale
iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale
sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno,
è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la
presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta
dovuta annualmente secondo il presente Regolamento e la relativa tariffa,
tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.
|