I.M.U.
Imposta Municipale Unica

Ultimo aggiornamento
23/04/2013

Art. 8
Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la
cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ).
3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 ( Norme per l'edilizia residenziale ), al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
4. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
5. L’inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
· dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Schio, con perizia a carico del proprietario richiedente;
o, in alternativa,
· da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.
6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
7. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
8. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.