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FAQ
| INFORMAZIONI GENERALI |
Con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, il versamento della prima rata dell'IMU è stato sospeso, in attesa della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari IACP d) terreni agricoli e) fabbricati rurali Da quest'anno, inoltre, tutto il gettito derivante dall'imposta sugli immobili diversi dall'abitazione di residenza è totalmente a favore del Comune; infatti, la Legge di stabilità 2013 riserva allo Stato solo il gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Considerato che il Comune di Schio ha confermato le aliquote stabilite lo scorso anno e, quindi anche l'aliquota dello 0,93 per cento per questa tipologia di immobili, la parte dell'imposta calcolata con l'aliquota standard dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato, mentre l'eccedenza ( da 0,76 per cento a 0,93 per cento ) deve essere versata al Comune. Definizione di prima casa Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si precisa che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare, indipendentemente, quindi, dalla dimora abituale e residenza anagrafica dei componenti il nucleo familiare. Pertinenze dell'abitazione principale Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono soltanto le unità immobiliari accatastate nelle seguenti categorie: Terreni agricoli Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, vale a dire la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e attività connesse. I terreni agricoli ubicati nella zona di Tretto e parte di Schio, godono già dell'esenzione in quanto ricadenti in aree di montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 ( per la delimitazione del perimetro di esenzione, si prega di consultare la pagina del sito dedicata oppure di chiedere informazioni in ufficio ). Fabbricati rurali. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto il Comune di Schio è incluso nell'elenco dei comuni montani o parzialmente montani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT. Ai fini del riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali, non rileva la categoria catastale dell’immobile ma la sua destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all’art. 2135 Codice Civile. Il requisito di ruralità deve essere riconosciuto negli atti catastali mediante una specifica annotazione. Pagamento dell'acconto Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno d'imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la sospensione, dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote, deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 15/04/2013:
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto IMU, mediante F24, sono i seguenti: 3912: abitazione principale Comune ( solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 ) SPORTELLO IMU Dal 27 maggio 2013 apre, presso il Servizio Tributi, Palazzo ex Tomasi, in via Pasini n. 45, 1° piano, lo Sportello IMU per il contribuente per consulenza e calcolo dell'imposta: |
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