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1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente
o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale
e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca
a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa
l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento
per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione
apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente
concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
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