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ART. 8 |
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1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente della Direzione alla quale compete la titolarità del procedimento per la particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento , da parte del richiedente, dei seguenti oneri:
2. L'entità della cauzione
è stabilita di volta in volta dalla Direzione Tecnica, tenuto conto
della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale,
le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi,
resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti
dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine
di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio
della regolare esecuzione dell'occupazione o dell'inesistenza di danni.
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