| SCADENZE |
| Il pagamento del canone per le occupazioni
permanenti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data
di rilascio del relativo atto di concessione. Il versamento per le annualità
successive deve essere eseguito entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee
deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione previsto nell'autorizzazione. Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di importo superiore a € 258,23 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre. Unitamente al canone, per le occupazioni temporanee di suolo e per quelle relative al mercato settimanale, deve essere pagata la TARSU giornaliera.
Art.
31 del Regolamento - Modalità e termini
per il pagamento del canone
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