SCADENZE
Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione. Il versamento per le annualità successive deve essere eseguito entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione previsto nell'autorizzazione.
Nei casi previsti, il pagamento anticipato del canone, che per essere considerato tale deve avvenire entro il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'occupazione stessa, comporta l'applicazione di una riduzione tariffaria.

Il pagamento del canone per le occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di importo superiore a € 258,23 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre.

Unitamente al canone, per le occupazioni temporanee di suolo e per quelle relative al mercato settimanale, deve essere pagata la TARSU giornaliera.

 

 

Art. 31 del Regolamento - Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 28 del Regolamento - Riduzioni
Art. 29 del Regolamento - Disciplina della tariffa

 

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