I CONSIGLI DI QUARTIERE

 
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CONSIGLIO
 
QUARTIERE 1
(Centro - S.Croce - A.Rossi)
QUARTIERE 2
(Stadio - Poleo - Aste S.Martino)
QUARTIERE 3
(SS.Trinità - Piane - Ressecco)
QUARTIERE 4
(Magrè - M.Magrè - Liviera - Ca' Trenta)
QUARTIERE 5
(Giavenale)
QUARTIERE 6
(Tretto)
CDQ: NORMATIVA

COSTITUZIONE ARTT. 1, 3, 97

LEGGE N. 267/2000 ART. 8

STATUTO DEL COMUNE DI SCHIO ARTT. 38-40

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL COMUNE DI SCHIO

COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART.97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [cfr. art. 28]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concoro, salvo i casi stabiliti dalla legge
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LEGGE N. 267/2000
ART.8 PARTECIPAZIONE POPOLARE.
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
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STATUTO COMUNE DI SCHIO
ART. 38 CONSIGLI DI QUARTIERE
Il comune promuove i consigli di quartiere, quali organi rappresentativi dele esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del comune nonchè quali organi di partecipazione e di collaborazione con l'amministrazione comunale. I consigli di quartiere perseguono finalità di aggregazione della popolazione del quartiere.
Il numero dei consigli di quartiere, le materie di competenza, gli ambiti territoriali, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la durata e i mezzi di finanziamento, sono disciplinati da apposito regolamento comunale.
Il consiglio di quartiere è eletto dalla popolazione interessata secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 39 FUNZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Il consiglio di quartiere svolge attività consultiva e propositiva nelle materie indicate dal regolamento. Le modalità per l'espressione dei pareri saranno di volta in volta stabilite dall'apposito regolamento. Si prescinde dai pareri ove il consiglio di quartiere non si sia pronunciato nel termine fissato. Le richieste dei consigli di quartiere saranno evase nei modi e tempi previsti dalla legge e dal regolamento sul procedimento amministrativo.

ART. 40 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di potenziare la collaborazione del libero associazionismo e degli organismi di partecipazione all'azione amministrativa, il comune istituisce un centro civico in ogni quartiere, promuove altresì consultazioni, acquisisce proposte, attiva consulte delle associazioni per settori omogenei.
Il comune può affidare a libere associazioni e organismi di partecipazione, mediante convenzione, la gestione di pubblici servizi o di iniziative di interesse pubblico.
Il comune istituisce l'albo delle associazioni; il regolamento distiplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di partecipazione nonchè i modi della collaborazione tra il comune e detti organismi di cui al comma 1.
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REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL COMUNE DI SCHIO
ART. 17 FINALITA'
1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e in attuazione dell'art. 38 del proprio Statuto, il Comune di Schio promuove l'istituzione dei consigli di quartiere, organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione su base territoriale.
2. I consigli di quartiere:
a) rappresentano le esigenze delle rispettive comunità nell'ambito dell'unità del Comune;
b) favoriscono il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche;
c) contribuiscono attivamente alla gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive;
d) consolidano e diffondono il principio della solidarietà, ed ogni altro fattore di aggregazione della popolazione del quartiere.

ART. 18 DELIMITAZIONE TERRITORIALE
1. Il territorio comunale di Schio si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo.
2. Per consentire la crescita armonica ed integrata delle singole comunità, il territorio comunale viene ripartito nei seguenti sei quartieri:
1) Centro - S. Croce, al cui interno si individuano le seguenti località: a) Centro; b) S. Croce.
2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino, comprendente le località: a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino.
3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località: a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera; d) Ca' Trenta.
5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b) Rio; c) Ponte d'Oro.
6) Tretto, comprendente le località di: a) S. Caterina; b) S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico.
3. La delimitazione territoriale dei quartieri può essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i consigli di quartiere e previa consultazione della popolazione interessata, da tenersi in una delle forme previste dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento.
4. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione dei consigli di quartiere.

ART. 19 CENTRO CIVICO
1. In ogni quartiere è istituito il centro civico, luogo di incontro, di informazione, di conoscenza reciproca, di partecipazione alla vita della comunità a disposizione degli abitanti del quartiere.
2. Il centro civico è gestito dal consiglio di quartiere, che ne garantisce con apposita regolamentazione interna l'accesso ai cittadini singoli e associati.
3. La localizzazione dei centri civici è stabilita dalla Giunta comunale, sentite le proposte dei consigli di quartiere.
4. Presso il centro civico trovano sede:
a) l'albo di quartiere, in cui vengono affisse tutte le notizie riguardanti le attività del consiglio di quartiere, gli atti e le notizie dell'Amministrazione Comunale che interessano il quartiere;
b) idonei spazi riservati alle comunicazioni che riguardano l'associazionismo e le iniziative (avvisi, inviti, locandine) che non abbiano scopo di lucro rivolte alla popolazione;
c) l'eventuale ufficio distaccato di informazioni e pubbliche relazioni del Comune, anche con chede informative su video o su pannelli elettronici.

ART. 20 ORGANI DEL QUARTIERE
1. Ad ogni quartiere, così come delimitato ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, corrisponde un organismo di partecipazione, denominato consiglio di quartiere.
2. Esso si articola secondo il seguente schema:
a) il consiglio di quartiere;
b) il presidente del consiglio di quartiere;
c) l'assemblea del quartiere.
3. Il consiglio è composto di undici componenti; esercita le funzioni consultive e propositive previste al capo III del presente regolamento; approva i programmi di attività, il regolamento interno e le convenzioni con l'Amministrazione comunale per la gestione di strutture, servizi e iniziative; indice l'assemblea di quartiere.
4. Il presidente rappresenta il consiglio; convoca e presiede consiglio e assemblea; è responsabile della gestione di servizi e strutture affidate al quartiere dal Comune.
5. L'assemblea è riunita almeno due volte l'anno, per la discussione dei problemi del quartiere. E' convocata dal presidente, su mandato del consiglio o di almeno cinquanta cittadini elettori, mediante avviso pubblico di cui viene dato comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 21 ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
1. I consigli di quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica in ordine alfabetico per ogni quartiere, con preferenza unica.
2. Risultano eletti gli undici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè ciascuna delle località comprese nel quartiere sia rappresentata da almeno un residente eletto nel consiglio di quartiere.
Ove ciò non si verificasse, restando fissato in undici il numero dei consiglieri di quartiere, è comunque garantita l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i residenti in ciascuna località.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
3. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è il presidente, il secondo in graduatoria è il vice-presidente.
4. I consigli di quartiere durano in carica quattro anni e comunque fino al rinnovo. La consultazione per l'elezione dei consigli di quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali. La consultazione per l'elezione del consiglio di quartiere è valida se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli elettori del quartiere. In caso contrario, su istanza di almeno 50 elettori del quartiere, essa va ripetuta per una sola volta entro i centottanta giorni successivi.
5. Ai consiglieri di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per il consigliere comunale. Non possono inoltre candidarsi a consigliere di quartiere i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta.
6. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il consiglio di quartiere, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.
7. In caso di cessazione del presidente, subentra nella carica il vice-presidente, e diventa vice-presidente il consigliere di quartiere che in base ai risultati della consultazione popolare segue immediatamente in graduatoria.

ART. 22 CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA LISTA
1. L'elezione dei consigli di quartiere avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi nel periodo intercorrente tra i quattro e i sei mesi successivi all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente nel quartiere che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'articolo 21 si può candidare, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'ufficio pubbliche relazioni del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.
3. A tale scopo il Sindaco indice la consultazione il sessantesimo giorno antecedente il voto.
4. Dell'indizione della consultazione viene data notizia mediante l'affissione di manifesti murali e la diffusione di messaggi a mezzo delle radio, televisioni e stampa locali.
5. L'ordinanza con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 23 MODALITA' DI VOTO
1. Hanno diritto al voto tutti gli elettori residenti nel quartiere.
2. Le schede elettorali, predisposte dall'ufficio pubbliche relazioni del Comune, contengono l'elenco alfabetico dei candidati. L'elettore dovrà indicare la propria preferenza tracciando un segno nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto<
3. Ciascun seggio elettorale è così composto:
a) presidente, un dipendente comunale designato dal Sindaco;
b) due scrutatori, sorteggiati dalla commissione elettorale comunale tra gli elettori iscritti alla sezione elettorale;
c) Segretario, scelto dal Presidente del seggio fra gli elettori del quartiere.
4. Le elezioni si svolgono in giorno festivo, dalle 8,00 alle 20,00.
5. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico.
6. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'ufficio centrale della consultazione popolare, composto dai membri del primo seggio elettorale, che esamina i verbali di scrutinio, formula la graduatoria dei candidati per ciascun quartiere e proclama gli eletti.
7. I consigli di quartiere sono insediati dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 24 FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE
1. I consigli di quartiere esprimono pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, e presentano istanze, petizioni e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano.
2. Il parere richiesto dal Sindaco deve essere reso in forma scritta, entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per essere inserito agli atti della seduta del Consiglio Comunale che dovrà deliberare sulla materia oggetto del parere. Ove ciò non avvenga si prescinde dal parere.
3. In casi eccezionali, qualora differire l'adozione del provvedimento comporti grave pregiudizio per l'efficienza dei servizi o danno per la pubblica amministrazione, l'Amministrazione può prescindere dalla richiesta di parere preventivo, comunicando tempestivamente il provvedimento adottato al consiglio di quartiere.
4. Il parere può essere assunto anche mediante audizione del consiglio di quartiere.
5. Per consentire che le funzioni consultive e propositive siano svolte con efficacia e tempestività, l'Amministrazione Comunale comunica ai consigli di quartiere l'inizio dei procedimenti finalizzati alla adozione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, dei regolamenti e di ogni atto generale che interessi i quartieri.
6. I consigli di quartiere, per l'esame di questioni che interessano le rispettive comunità, possono ottenere audizioni presso il Sindaco, la Giunta o le commissioni consiliari permanenti.

ART. 25 FUNZIONI DI COLLABORAZIONE
1. Oltre a quanto previsto all'art. 24, i consigli di quartiere collaborano con l'Amministrazione Comunale:<
a) redigendo annualmente un rapporto sullo stato del quartiere, contenente indicazioni e proposte utili per l'azione amministrativa;
b) partecipando attivamente alla gestione di servizi pubblici a domanda individuale o di altri particolari servizi o iniziative di pubblico interesse, nei modi previsti all'art. 7 del presente regolamento;
c) concorrendo ad informare la popolazione sulle iniziative del Comune che interessano il quartiere.
2. In tutti i casi in cui temi, problemi, iniziative o servizi riguardino la popolazione di più quartieri, i rispettivi consigli di quartiere instaurano tra loro e con il Comune le forme di consultazione ritenute più idonee.

ART. 26 FUNZIONI DI AGGREGAZIONE
1. Il consiglio di quartiere promuove manifestazioni e iniziative atte a stimolare la vita sociale.
2. Costituisce gruppi di lavoro per materie, problemi o servizi determinati, di cui possono far parte i cittadini del quartiere.
3. Promuove studi, ricerche, incontri e dibattiti su temi che interessano la comunità.
4. Collabora con le libere associazioni che operano nel quartiere, in particolare per favorire la socializzazione e l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

ART. 27 FUNZIONAMENTO
1. Le riunioni del consiglio di quartiere sono pubbliche e vengono adeguatamente pubblicizzate.
2. Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta di cinque componenti.
3. Il consiglio di quartiere adotta un regolamento interno nel rispetto dello Statuto del Comune, del presente regolamento e dello statuto del consiglio di quartiere stesso, da predisporre ai sensi del successivo articolo 28. In particolare detto regolamento dovrà prevedere le forme di pubblicizzazione più idonee dell'attività del consiglio e della convocazione dell'assemblea.
4. Fino alla adozione del regolamento interno la redazione dei verbali delle riunioni di consiglio e assemblea che vanno affissi all'albo del quartiere e inviati in copia al Sindaco, è curata dal consigliere di quartiere presente più giovane d'età.
5. Le spese di funzionamento dei consigli di quartiere sono a carico del Comune, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
6. La funzione di consigliere di quartiere è gratuita.

ART. 28 NORMA TRANSITORIA
1. I componenti dei consigli eletti alla prima consultazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento provvedono alla costituzione delle relative associazioni ai sensi del Codice Civile entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. Gli atti costitutivi e i relativi statuti dei consigli, redatti in forma di scritture private, sono registrati presso l'Ufficio del Registro.
3. Il Sindaco promuove l'elezione dei consigli di quartiere entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento. Essi, in via transitoria, durano in carica fino alle elezioni amministrative successive al 1995.
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