|
COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
ART. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr.
artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr.
art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche
[cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E` compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
ART.97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge
[cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari [cfr. art. 28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concoro, salvo i casi stabiliti dalla legge
<torna
su>
|
|
REGOLAMENTO
DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL COMUNE DI SCHIO
ART. 17 FINALITA'
1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e in
attuazione dell'art. 38 del proprio Statuto, il Comune di Schio
promuove l'istituzione dei consigli di quartiere, organismi di partecipazione
dei cittadini all'amministrazione su base territoriale.
2. I consigli di quartiere:
a) rappresentano le esigenze delle rispettive comunità nell'ambito
dell'unità del Comune;
b) favoriscono il concorso della comunità al processo di
formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle
attività pubbliche;
c) contribuiscono attivamente alla gestione del patrimonio pubblico
e delle risorse collettive;
d) consolidano e diffondono il principio della solidarietà,
ed ogni altro fattore di aggregazione della popolazione del quartiere.
ART. 18 DELIMITAZIONE TERRITORIALE
1. Il territorio comunale di Schio si articola in centri di antica
tradizione e insediamenti di recente sviluppo.
2. Per consentire la crescita armonica ed integrata delle singole
comunità, il territorio comunale viene ripartito nei seguenti
sei quartieri:
1) Centro - S. Croce, al cui interno si individuano le seguenti
località: a) Centro; b) S. Croce.
2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino, comprendente le località:
a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino.
3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località:
a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente
le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera;
d) Ca' Trenta.
5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b)
Rio; c) Ponte d'Oro.
6) Tretto, comprendente le località di: a) S. Caterina; b)
S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico.
3. La delimitazione territoriale dei quartieri può essere
variata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i consigli
di quartiere e previa consultazione della popolazione interessata,
da tenersi in una delle forme previste dagli articoli 33 e 34 del
presente regolamento.
4. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione
dei consigli di quartiere.
ART. 19 CENTRO CIVICO
1. In ogni quartiere è istituito il centro civico, luogo
di incontro, di informazione, di conoscenza reciproca, di partecipazione
alla vita della comunità a disposizione degli abitanti del
quartiere.
2. Il centro civico è gestito dal consiglio di quartiere,
che ne garantisce con apposita regolamentazione interna l'accesso
ai cittadini singoli e associati.
3. La localizzazione dei centri civici è stabilita dalla
Giunta comunale, sentite le proposte dei consigli di quartiere.
4. Presso il centro civico trovano sede:
a) l'albo di quartiere, in cui vengono affisse tutte le notizie
riguardanti le attività del consiglio di quartiere, gli atti
e le notizie dell'Amministrazione Comunale che interessano il quartiere;
b) idonei spazi riservati alle comunicazioni che riguardano l'associazionismo
e le iniziative (avvisi, inviti, locandine) che non abbiano scopo
di lucro rivolte alla popolazione;
c) l'eventuale ufficio distaccato di informazioni e pubbliche relazioni
del Comune, anche con chede informative su video o su pannelli elettronici.
ART. 20 ORGANI DEL QUARTIERE
1. Ad ogni quartiere, così come delimitato ai sensi dell'art.
18 del presente regolamento, corrisponde un organismo di partecipazione,
denominato consiglio di quartiere.
2. Esso si articola secondo il seguente schema:
a) il consiglio di quartiere;
b) il presidente del consiglio di quartiere;
c) l'assemblea del quartiere.
3. Il consiglio è composto di undici componenti; esercita
le funzioni consultive e propositive previste al capo III del presente
regolamento; approva i programmi di attività, il regolamento
interno e le convenzioni con l'Amministrazione comunale per la gestione
di strutture, servizi e iniziative; indice l'assemblea di quartiere.
4. Il presidente rappresenta il consiglio; convoca e presiede consiglio
e assemblea; è responsabile della gestione di servizi e strutture
affidate al quartiere dal Comune.
5. L'assemblea è riunita almeno due volte l'anno, per la
discussione dei problemi del quartiere. E' convocata dal presidente,
su mandato del consiglio o di almeno cinquanta cittadini elettori,
mediante avviso pubblico di cui viene dato comunicazione all'Amministrazione
Comunale.
ART. 21 ELEZIONE DEI CONSIGLI DI
QUARTIERE
1. I consigli di quartiere sono eletti a suffragio universale, su
lista unica in ordine alfabetico per ogni quartiere, con preferenza
unica.
2. Risultano eletti gli undici candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, purchè ciascuna delle località comprese
nel quartiere sia rappresentata da almeno un residente eletto nel
consiglio di quartiere.
Ove ciò non si verificasse, restando fissato in undici il
numero dei consiglieri di quartiere, è comunque garantita
l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
tra i residenti in ciascuna località.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano
d'età.
3. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è
il presidente, il secondo in graduatoria è il vice-presidente.
4. I consigli di quartiere durano in carica quattro anni e comunque
fino al rinnovo. La consultazione per l'elezione dei consigli di
quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni
politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne
elettorali. La consultazione per l'elezione del consiglio di quartiere
è valida se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli
elettori del quartiere. In caso contrario, su istanza di almeno
50 elettori del quartiere, essa va ripetuta per una sola volta entro
i centottanta giorni successivi.
5. Ai consiglieri di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità
e incompatibilità previste dalla legge per il consigliere
comunale. Non possono inoltre candidarsi a consigliere di quartiere
i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta.
6. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti
o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta
utile il consiglio di quartiere, secondo la graduatoria delle preferenze
dei candidati non risultati eletti.
7. In caso di cessazione del presidente, subentra nella carica il
vice-presidente, e diventa vice-presidente il consigliere di quartiere
che in base ai risultati della consultazione popolare segue immediatamente
in graduatoria.
ART. 22 CANDIDATURE E FORMAZIONE
DELLA LISTA
1. L'elezione dei consigli di quartiere avviene mediante una consultazione
popolare da svolgersi nel periodo intercorrente tra i quattro e
i sei mesi successivi all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente
nel quartiere che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità
o incompatibilità previste dall'articolo 21 si può
candidare, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione
alla candidatura presso l'ufficio pubbliche relazioni del Comune
almeno 30 giorni prima della consultazione.
3. A tale scopo il Sindaco indice la consultazione il sessantesimo
giorno antecedente il voto.
4. Dell'indizione della consultazione viene data notizia mediante
l'affissione di manifesti murali e la diffusione di messaggi a mezzo
delle radio, televisioni e stampa locali.
5. L'ordinanza con cui il Sindaco indice la consultazione specifica
gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto
disposto dal presente regolamento.
ART. 23 MODALITA' DI VOTO
1. Hanno diritto al voto tutti gli elettori residenti nel quartiere.
2. Le schede elettorali, predisposte dall'ufficio pubbliche relazioni
del Comune, contengono l'elenco alfabetico dei candidati. L'elettore
dovrà indicare la propria preferenza tracciando un segno
nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto<
3. Ciascun seggio elettorale è così composto:
a) presidente, un dipendente comunale designato dal Sindaco;
b) due scrutatori, sorteggiati dalla commissione elettorale comunale
tra gli elettori iscritti alla sezione elettorale;
c) Segretario, scelto dal Presidente del seggio fra gli elettori
del quartiere.
4. Le elezioni si svolgono in giorno festivo, dalle 8,00 alle 20,00.
5. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui
possono assistere i candidati e il pubblico.
6. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in
seduta pubblica presso la sede del Comune l'ufficio centrale della
consultazione popolare, composto dai membri del primo seggio elettorale,
che esamina i verbali di scrutinio, formula la graduatoria dei candidati
per ciascun quartiere e proclama gli eletti.
7. I consigli di quartiere sono insediati dal Sindaco o da un suo
delegato.
ART. 24 FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE
1. I consigli di quartiere esprimono pareri, su propria iniziativa
o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, e presentano istanze,
petizioni e proposte su questioni di interesse della comunità
che rappresentano.
2. Il parere richiesto dal Sindaco deve essere reso in forma scritta,
entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per essere
inserito agli atti della seduta del Consiglio Comunale che dovrà
deliberare sulla materia oggetto del parere. Ove ciò non
avvenga si prescinde dal parere.
3. In casi eccezionali, qualora differire l'adozione del provvedimento
comporti grave pregiudizio per l'efficienza dei servizi o danno
per la pubblica amministrazione, l'Amministrazione può prescindere
dalla richiesta di parere preventivo, comunicando tempestivamente
il provvedimento adottato al consiglio di quartiere.
4. Il parere può essere assunto anche mediante audizione
del consiglio di quartiere.
5. Per consentire che le funzioni consultive e propositive siano
svolte con efficacia e tempestività, l'Amministrazione Comunale
comunica ai consigli di quartiere l'inizio dei procedimenti finalizzati
alla adozione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani
commerciali, dei piani urbani del traffico, dei regolamenti e di
ogni atto generale che interessi i quartieri.
6. I consigli di quartiere, per l'esame di questioni che interessano
le rispettive comunità, possono ottenere audizioni presso
il Sindaco, la Giunta o le commissioni consiliari permanenti.
ART. 25 FUNZIONI DI COLLABORAZIONE
1. Oltre a quanto previsto all'art. 24, i consigli di quartiere
collaborano con l'Amministrazione Comunale:<
a) redigendo annualmente un rapporto sullo stato del quartiere,
contenente indicazioni e proposte utili per l'azione amministrativa;
b) partecipando attivamente alla gestione di servizi pubblici a
domanda individuale o di altri particolari servizi o iniziative
di pubblico interesse, nei modi previsti all'art. 7 del presente
regolamento;
c) concorrendo ad informare la popolazione sulle iniziative del
Comune che interessano il quartiere.
2. In tutti i casi in cui temi, problemi, iniziative o servizi riguardino
la popolazione di più quartieri, i rispettivi consigli di
quartiere instaurano tra loro e con il Comune le forme di consultazione
ritenute più idonee.
ART. 26 FUNZIONI DI AGGREGAZIONE
1. Il consiglio di quartiere promuove manifestazioni e iniziative
atte a stimolare la vita sociale.
2. Costituisce gruppi di lavoro per materie, problemi o servizi
determinati, di cui possono far parte i cittadini del quartiere.
3. Promuove studi, ricerche, incontri e dibattiti su temi che interessano
la comunità.
4. Collabora con le libere associazioni che operano nel quartiere,
in particolare per favorire la socializzazione e l'attenzione alle
fasce più deboli della popolazione.
ART. 27 FUNZIONAMENTO
1. Le riunioni del consiglio di quartiere sono pubbliche e vengono
adeguatamente pubblicizzate.
2. Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta
di cinque componenti.
3. Il consiglio di quartiere adotta un regolamento interno nel rispetto
dello Statuto del Comune, del presente regolamento e dello statuto
del consiglio di quartiere stesso, da predisporre ai sensi del successivo
articolo 28. In particolare detto regolamento dovrà prevedere
le forme di pubblicizzazione più idonee dell'attività
del consiglio e della convocazione dell'assemblea.
4. Fino alla adozione del regolamento interno la redazione dei verbali
delle riunioni di consiglio e assemblea che vanno affissi all'albo
del quartiere e inviati in copia al Sindaco, è curata dal
consigliere di quartiere presente più giovane d'età.
5. Le spese di funzionamento dei consigli di quartiere sono a carico
del Comune, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
6. La funzione di consigliere di quartiere è gratuita.
ART. 28 NORMA TRANSITORIA
1. I componenti dei consigli eletti alla prima consultazione successiva
all'entrata in vigore del presente regolamento provvedono alla costituzione
delle relative associazioni ai sensi del Codice Civile entro 90
giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. Gli atti costitutivi e i relativi statuti dei consigli, redatti
in forma di scritture private, sono registrati presso l'Ufficio
del Registro.
3. Il Sindaco promuove l'elezione dei consigli di quartiere entro
sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento. Essi,
in via transitoria, durano in carica fino alle elezioni amministrative
successive al 1995.
<torna
su>
|